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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione - collocamento al lavoro - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4063 del 27/04/1987 (2)

Disciplina ex art. 2098 cod. Civ. - annullabilità del contratto concluso in violazione delle disposizioni sul collocamento su istanza del p.m. - abrogazione implicita di detta disposizione ex art. 33 legge n. 300 del 1970 - esclusione - sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 2098 cod. Civ. In relazione agli artt. 3 e 24 cost. - insussistenza.

La norma dell'art. 2098 cod. civ. - che sancisce l'annullabilità del contratto di lavoro, concluso in violazione delle Disposizioni sul collocamento, ed attribuisce la legittimazione della relativa Azione al P.m. (a seguito di denuncia dell'ufficio di collocamento) - non è stato implicitamente abrogata dall'art. 33 della legge del 1970 n. 300 (cosiddetto statuto dei lavoratori), che attribuisce al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro il potere di annullare di ufficio gli Atti di avviamento, in quanto quest'ultimo strumento, di garanzia della legittimità dell'Azione amministrativa in tema di collocamento, si cumula ma non si sovrappone alla tutela in via giudiziaria della validità del contratto privatistico di lavoro ad opera del P.m., costituendone il presupposto. Ne' lo stesso art. 2098 può essere sospettato di illegittimità in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., sotto il profilo della esclusiva legittimazione del P.m. dacché per un verso non è configurabile alcuna violazione del diritto di difesa ne' in danno del datore di lavoro che non ha, in questo caso, alcuna situazione soggettiva sostanziale da tutelare ne' nei confronti degli iscritti alle liste ingiustamente posposti, la cui posizione di interesse legittimo trova adeguata protezione nei modi e nelle sedi proprie della tutela amministrativa attiva e contenziosa. Per altro, neppure è ipotizzabile una violazione del precetto dell'eguaglianza, in quanto la disparità di trattamento che, in fatto, può determinarsi tra gli stessi lavorativi posposti - secondo che ricevano indiretta tutela nell'Azione degli organi pubblici (P.m. - direttore ufficio provinciale collocamento) ovvero ne restino privi per l'inerzia dei medesimi - non concerne l'astratta norma di legge, ma solo la sua concreta e, in ipotesi, non corretta applicazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4063 del 27/04/1987