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Lavoro - lavoro subordinato – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10 del 10/01/1962

Differenza dal lavoro autonomo - fattispecie varie - professioni intellettuali - natura autonoma o subordinata del rapporto - criteri distintivi.

Anche nel campo delle professioni cosiddette liberali, per distinguere il rapporto di lavoro subordinato (locatio operarum) dal rapporto di opera intellettuale (locatio operis), si deve soprattutto indagare se oggetto del contratto sia la promessa di una pura e semplice attivita di lavoro, oppure la promessa di un risultato, mentre elementi d'indole esteriore indicativi dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato possono trarsi dall'assorbimento, in modo rilevante e continuativo, dell'attivita del debitore di lavoro, nonche dalla sussistenza del vincolo di subordinazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10 del 10/01/1962