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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1670 del 14/02/1987

Assunzione - assunzione in prova - forma - non contestualità della sottoscrizione - ammissibilità - domanda di partecipazione ad un concorso e bando di concorso prevedendo il fatto di prova - idoneità – esclusione.

La Forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 2096 cod. civ. per il patto di assunzione, in prova e la cui Mancanza determina l'immediata ed automatica conversione del rapporto in rapporto definitivo, deve sussistere sin dal momento della Costituzione di quest'ultimo, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatoria, ammettendosi soltanto la non contestualità della sottoscrizione delle parti prima della esecuzione del contratto, non anche la successiva documentazione della clausola mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, ciò risolvendosi nell'inammissibile convalida di un atto nullo. La detta ipotesi di non contestualità di sottoscrizione non può, peraltro, ritenersi realizzata dal bando di concorso che tale patto preveda e dalla domanda scritta di partecipazione al concorso stesso, atteso che l'incontro di questi due Atti unilaterali non determina la nascita del rapporto di lavoro (sia pure subordinata al superamento del concorso) derivando dal bando, configurantesi non come offerta ma come promessa al pubblico, soltanto la nascita del rapporto obbligatorio attinente al concorso.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1670 del 14/02/1987