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Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12744 del 28/11/1992

Bandi di concorso - Natura - Promessa al pubblico - Esclusione - Offerta al pubblico - Configurabilità - Offerta di un contratto definitivo o di un contratto preliminare di lavoro - Conseguenze rispettive.

 Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori non è riconducibile alla previsione dell'art. 1989 cod. civ. - che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall'art. 1987, stesso codice e perciò vincolante per il promittente a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari -, ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ai sensi dello art. 1336 cod. civ., la quale è revocabile solo finché non sia intervenuta l'accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l'accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed ha per oggetto l'obbligo - per entrambe le parti, o per il solo offerente, nel caso di preliminare unilaterale - della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12744 del 28/11/1992