Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - forma - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22297 del 25/09/2017

Orale - Regime giuridico applicabile - Individuazione - Conseguenze - Condanna al pagamento di somme superiori a quelle richieste - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Fattispecie.

Il licenziamento orale in regime di tutela obbligatoria è inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto e comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno secondo le regole in materia di inadempimento, sicché non sussiste vizio di ultrapetizione in caso di liquidazione di somme superiori a quelle richieste in misura forfettaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora sino all’emanazione della sentenza, a fronte di una domanda del lavoratore contenuta tra le 2,5 e le 6 mensilità).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 22297 del 25/09/2017