Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - trasferimenti - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18178 del 24/07/2017

Trasferimento non adeguatamente giustificato - Inottemperanza da parte del lavoratore - Eccezione di inadempimento - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

Il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato ex art. 2103 c.c., è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che aveva sempre prestato la propria attività presso una stazione FS per varie e successive aziende appaltatrici anche dopo l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo a Trenitalia e non aveva ottemperato all’ordine di trasferimento presso una diversa sede del datore di lavoro).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18178 del 24/07/2017