Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14468

Responsabilità ex art. 2087 c.c. - Prova liberatoria a carico del datore di lavoro - Vizio strutturale di un macchinario - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., posto che, ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 1218 c.c., grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, il vizio strutturale del macchinario, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova circostanziata, da parte del datore di lavoro, dell’assolvimento dei suddetti obblighi di protezione specifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto imprevedibile l’infortunio del lavoratore, operaio esperto, in ragione del recente intervento di manutenzione del macchinario - trapano a colonna - e della presenza sullo stesso della marchiatura di conformità CE, circostanze rilevate dagli ispettori della Asl).

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14468 del 09/06/2017