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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18503 del 21/09/2016

Responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. - Portata - Danno alla salute da malattie asbesto correlate - Adozione delle cautele imposte dalle conoscenze dell'epoca di insorgenza - Misure di protezione ex d.P.R. n. 303 del 1956 - Rilevanza - Superamento di limiti di esposizione - Necessità - Esclusione.

In materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18503 del 21/09/2016