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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - libertà e dignità del lavoratore - impianti audiovisivi – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9904 del 13/05/2016

Apparecchiatura di controllo dell'entrata ed uscita dall'azienda - Garanzie procedurali - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

La rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall'azienda mediante un'apparecchiatura predisposta dal datore di lavoro (nella specie, un "badge" elettronico idoneo a rilevare non solo la presenza ma anche le sospensioni, i permessi e le pause, ed a comparare nell'immediatezza i dati di tutti i dipendenti) ove sia utilizzabile anche in funzione di controllo a distanza del rispetto dell'orario di lavoro e della correttezza dell'esecuzione della prestazione, si risolve in un accertamento sul "quantum" dell'adempimento, sicché è illegittima ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 1970 se non concordata con le rappresentanze sindacali, ovvero autorizzata dall'ispettorato del lavoro, dovendosi escludere che l'esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti possa assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9904 del 13/05/2016