Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato - categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni - diverse da quelle dell'assunzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12253 del 12/06/2015

Demansionamento del lavoratore - Diritto al risarcimento dei danni - Liquidazione - Determinazione equitativa - Parametro riferito alla retribuzione - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12253 del 12/06/2015

In caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha stimato equo, confermando la sentenza di appello, l'assunzione, a parametro della liquidazione del danno, dell'importo pari alla metà delle retribuzioni dovute per il periodo di demansionamento).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12253 del 12/06/2015