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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13160 del 25/06/2015

Procedimento penale a carico del lavoratore - Sospensione cautelare dal servizio - Art. 27 del c.c.n.l. comparto Ministeri 16 maggio 1995 - Irripetibilità della retribuzione - Condizioni - Chiusura del procedimento disciplinare - Necessità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13160 del 25/06/2015

In tema di pubblico impiego, l'art. 27 del c.c.n.l. comparto Ministeri del 16 maggio 1995, nel riconoscere al lavoratore, in caso di sospensione dal servizio per la pendenza di procedimento penale, il conguaglio dell'indennità percepita durante la sospensione rispetto a quanto gli sarebbe spettato nel solo caso di proscioglimento con formula piena, comporta l'irripetibilità della retribuzione perduta durante la sospensione cautelare unicamente nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare si concluda con il licenziamento del lavoratore, sicché ove non sia più possibile la definizione del procedimento (nella specie, per decesso del dipendente), la mancanza della prestazione lavorativa resta a carico del datore di lavoro che, sospeso il rapporto per un proprio interesse cautelativo, si è anche assunto il rischio dell'impossibilità di accertarne la legittimità con la chiusura del detto procedimento.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13160 del 25/06/2015