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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - subordinazione - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9618 del 12/05/2015

Procedimento disciplinare a carico del lavoratore ex art. 60 del c.c.n.l. delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 - Sospensione cautelare dal servizio - Licenziamento - Effetti - Retroattività del recesso del datore di lavoro - Perdita della retribuzione dalla data della sospensione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9618 del 12/05/2015

Qualora il procedimento disciplinare (nella specie, di cui all'art. 60 del c.c.n.l. delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003) si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto poiché meramente cautelare in attesa del secondo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensione medesima.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9618 del 12/05/2015