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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10037 del 15/05/2015

"Mobbing" - Condotta posta in essere da dipendente in posizione gerarchicamente sovraordinata - Responsabilità (in solido) del datore di lavoro - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10037 del 15/05/2015

In tema di "mobbing" la circostanza che la condotta provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo. (Nella specie, relativa a dipendente comunale, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità solidale dell'ente territoriale in considerazione della durata e delle modalità della condotta mobbizzante, tali da far ritenere che di essa fosse a conoscenza anche l'organo politico).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10037 del 15/05/2015