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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18674 del 22/09/2015

Indumenti da lavoro - Finalità protettiva - Natura - Dispositivi di protezione individuale - Obbligo datoriale di fornitura e mantenimento in stato di efficienza - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18674 del 22/09/2015

In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della l. n. 626 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), sicché rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza. (Fattispecie relativa ad una lavoratrice addetta ad attività di pulizia delle vetture dei treni).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18674 del 22/09/2015