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Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di fine rapporto di lavoro - di anzianità – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18428 del 18/09/2015

Personale delle Camere di commercio - Indennità di anzianità di cui all'art. 77 del d.m. 12 luglio 1982 - Segretari generali nominati in epoca anteriore alla l. n. 580 del 1993 - Spettanza - Determinazione - Attività svolta presso diverse amministrazioni - Inclusione - Obbligo per le Camere di commercio di provenienza - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18428 del 18/09/2015

In materia di rapporto d'impiego dei dipendenti delle Camere di commercio, l'indennità di anzianità di cui all'art. 77 del d.m. 12 luglio 1982, spetta, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del c.c.n.l. area dirigenza 1998-2001 del comparto regioni-enti locali anche ai segretari generali nominati anteriormente al 26 gennaio 1994, data di entrata in vigore della l. n. 580 del 1993, e va calcolata in ragione di tutta l'anzianità maturata anche presso diverse amministrazioni, fermo restando la responsabilità delle Camere di commercio di provenienza per il solo ammontare maturato presso di esse a titolo di retribuzione di posizione e di risultato.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18428 del 18/09/2015