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lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7244 del 27/03/2014

D.lgs. n. 368 del 2001 - Nullità della clausola di apposizione del termine - Conseguenze - Costituzione di rapporto a tempo indeterminato - Previsione contrattuale dell'essenzialità del termine - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7244 del 27/03/2014

L'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l'apposizione del termine un'ipotesi derogatoria anche nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l'apposizione del termine "per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Ne deriva che, in caso di insussistenza delle ragioni giustificative, e pur in assenza di una norma che ne sanzioni espressamente la mancanza, in base ai principi generali in materia di nullità parziale del contratto e di eterointegrazione della disciplina contrattuale, all'illegittimità del termine, ed alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, consegue l'invalidità parziale relativa alla sola clausola, pur se eventualmente dichiarata essenziale, e l'instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7244 del 27/03/2014