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Titoli di credito - Circolazione (in generale) - In genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11080 del 10/10/1992

Titolo all'ordine - Circolazione - Serie continua di girate - Mancanza - Conseguenze - Cessionario - Eccezioni opponibili al cedente - Soggezione - Ammissibilità.

Nell'ipotesi di circolazione impropria di titolo all'ordine (nella specie, assegno bancario), prima con la semplice "traditio" e poi con la girata, facendo difetto il requisito della serie continua di girate, viene meno la legittimazione cartolare all'esercizio del diritto incorporato nel documento (con la connessa sottrazione del creditore alle eccezioni del debitore diverse da quelle a lui personali o fondate sul contesto letterale del titolo) e si verificano gli effetti di una cessione ordinaria di credito e non un trasferimento cartolare, con la conseguenza che il cessionario resta soggetto alle eccezioni opponibili al cedente.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11080 del 10/10/1992