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Titoli di credito - titoli all'ordine - girata - per incasso o per procura – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2778 del 26/02/2002

Assegno bancario non trasferibile - Banchiere giratario - Poteri - Esecuzione forzata - Esperibilità.

La girata ad un banchiere "per l'incasso" dell'assegno bancario non trasferibile autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti al titolo - esclusa la sola facoltà di girarlo ulteriormente - e a porre in essere, alla pari del mandatario, gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, con la conseguenza che l'indicato giratario può non soltanto esigere il credito o protestare il titolo, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l'incasso attraverso l'esecuzione forzata.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2778 del 26/02/2002