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Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - azione cambiaria - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5734 del 23/03/2004

Produzione in giudizio del titolo - Effetti - Inversione dell'onere della prova - Portata - Eccezioni fondate sul rapporto causale - Onere probatorio - A carico del debitore - Contenuto - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.

 Ai fini dell'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 1988 cod. civ., al portatore della cambiale è sufficiente l'esibizione del titolo, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale. La presunzione di esistenza della "causa debendi", che giustifica l'inversione dell'onere della prova, infatti, non sottrae il rapporto sostanziale alle norme e ai patti che lo disciplinano, in relazione ai quali la legge non pone alcuna limitazione alla prova di cui è onerato l'obbligato cambiario e che può riguardare sia l'inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell'eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito. Il concreto apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto in proposito dal giudice di merito è insuscettibile di esame in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5734 del 23/03/2004