Compiuta notificazione di un atto di riassunzione di un giudizio indirizzato al chiamato all'eredità del "de cuius" – Cass. n. 35466/2022

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell’eredità (pura e semplice) - modi - tacita - in genere - Compiuta notificazione di un atto di riassunzione di un giudizio indirizzato al chiamato all'eredità del "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Esclusione - Fondamento.

 

La ricezione di un atto notificato ad un soggetto, nella sua qualità di chiamato all'eredità del "de cuius", non implica accettazione dell'eredità stessa; va infatti considerato che l'accettazione tacita è configurabile soltanto qualora l'erede esperisca una domanda che sarebbe spettata al suo dante causa, o compia un atto che implichi necessariamente l'esercizio di un diritto già di pertinenza di quest'ultimo, ma non può essere utilmente configurata dal semplice fatto che egli non rifiuti la notificazione di un atto di riassunzione del giudizio, conseguente al decesso del proprio dante causa, poiché tale comportamento non integra una condotta dispositiva di un diritto, o di una facoltà, già spettante al "de cuius".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35466 del 02/12/2022 (Rv. 666666 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0476, Cod_Proc_Civ_art_303

 

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2022