Scheda testamentaria di data successiva a quella istitutiva dell'attore – Cass. n. 5091/2022

Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - forma dei testamenti - testamento olografo – data - Testamento olografo - Scheda testamentaria di data successiva a quella istitutiva dell'attore - Alterazione della data - Art. 602, comma 3, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Necessità della querela di falso - Onere della prova - Sufficienza della prova presuntiva - Fattispecie.

 

Quando l'erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell'art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l'alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto contraffatta la data di un testamento che era invece anteriore rispetto a quella risultante dalla contraffazione e, quindi, antecedente a quelle di altre due schede testamentarie favorevoli agli eredi che avevano proposto querela di falso).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5091 del 16/02/2022 (Rv. 664201 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0602, Cod_Civ_art_0606, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_221

 

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Cassazione

5091

2022