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Minori: successioni "mortis causa" - successione testamentaria - legato - acquisto - rinunzia Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 07/05/2013

Rinunzia a legato di beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Atto di citazione espressivo della volontà abdicativa - Idoneità - Fondamento - Trascrizione della domanda - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 07/05/2013

La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 07/05/2013