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Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredita’ - con beneficio d'inventario - liquidazione dell'eredita’ - rilascio dei beni ereditari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5619 del 26/10/1979

Compiti del curatore - contratto preliminare di compravendita stipulato prima dell'entrata in carica del curatore ma destinato ad avere effetto durante la liquidazione - domanda di esecuzione specifica - chiamata in causa del curatore - necessita.*

A seguito del rilascio dei beni erri a favore dei creditori, da parte dell'erede, il curatore assume l'incarico di procedere alla liquidazione del patrimonio ereditario nell'interesse dei creditori, dei legatari e dello stesso erede, cui spetta l'eventuale residuo. Pertanto, qualora sia proposta domanda di esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto (nella specie: compravendita) in forza di una pattuizione pregressa all'entrata in carica del curatore, ma destinata ad avere effetto nel corso della liquidazione, e indispensabile l'evocazione in giudizio del curatore dell'eredità, affinchè la pronunzia faccia stato anche nei suoi confronti in relazione ai suoi poteri di assegnatario e di amministratore dell'eredità medesima.*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5619 del 26/10/1979