Skip to main content

Successioni mortis causa - rinunzia all'eredità - effetti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2815 del 23/11/1967

Fatta a titolo oneroso o a favore di alcuni soltanto dei chiamati - accettazione dell'eredita’.*

La rinunzia ai diritti di successione, fatta dal chiamato verso un corrispettivo o a favore di alcuni degli altri chiamati, importa, a differenza dalla rinunzia pura e semplice, l'accettazione dell'eredità con conseguente acquisto della qualità di erede. Per l'atto di rinunzia occorre solo la qualità di chiamato all'eredità e non quella di erede, la quale può derivare al chiamato soltanto dall'accettazione. ( Conf. 628-49).*

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2815 del 23/11/1967