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Successione - rinunzia a titolo oneroso o a favore di alcuni coeredi successione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 916 del 18/07/1946

Qualità di eredi - trasmissione della proprietà successione - rinunzia a titolo oneroso - difetto dell'atto di trasferimento della proprietà immobiliare.

La rinunzia all'eredità fatta a titolo oneroso od a favore di alcuni coeredi non determina accrescimento delle quote di tutti i coeredi a mente dell'art.946 cod.civ. 1865 (art.522 nuovo cod.civ.). la qualità di erede si acquista solo per legge o per testamento e non può formare oggetto di trasmissione; questa può riguardare la proprietà sulle cose errie ed importa quale atto di disposizione, accettazione tacita dell'eredità. Non ha interesse a sollevare la questione, se accanto ad una rinunzia all'eredità fatta in Forma solenne a titolo oneroso a favore di proprietà immobiliare, il coerede che sia del tutto estraneo alla rinunzia stessa, per non spettargli accrescimento della quota.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 916 del 18/07/1946