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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3548 del 25/03/1995

Azione ex art. 524 cod.civ. - Legittimazione passiva - Spettanza esclusiva al debitore rinunziante - Posizione dei terzi chiamati all'eredità.

L'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 cod. civ. per essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, in quanto mira a rendere inopponibile al creditore la rinunzia e a consentirgli di agire sul patrimonio errio, rendendogli estranea la delazione del terzo chiamato per effetto della rinunzia da lui impugnata. Ne deriva che la legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante, mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredità possono considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire unicamente un intervento in causa adesivo dipendente, per sostenere le ragioni del debitore rinunziante, senza poter proporre domande proprie, diverse da quella di appoggio alla domanda della parte adiuvata.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3548 del 25/03/1995