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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinunzia all'eredità - impugnazione - da parte dei creditori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 24/11/2003

Azione ex art.524 cod.civ. - Legittimazione passiva - Attribuzione esclusiva al debitore rinunziante - Conseguenze.

Il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto passivamente legittimato all'azione intentata dai creditori ex art.524 cod.civ., con la conseguenza che, al suo decesso, legittimato passivo risulta il suo erede quale persona che gli succede "in universum ius", e, quindi, nella situazione di debitore rinunciante all'eredità, da cui scaturisce la legittimazione passiva "de qua".

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 24/11/2003