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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - rilascio dei beni erri - nomina del curatore – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 123 del 09/01/1999

Conseguenze processuali - Controversie circa la proprietà dei beni erri - Contemporanea partecipazione al giudizio dell'erede e del curatore - Necessità - Fondamento.

In tema di successione erria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ex art. 507 cod. civ., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi del successivo art. 508, verificandosi, per converso, nella specie, una ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e di disposizione a lui in precedenza riconosciuti, e di subingresso del curatore nella qualità di titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni erri, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 123 del 09/01/1999