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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - rilascio dei beni erri - nomina del curatore – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 15038 del 14/

Effetti - Conseguenze nei giudizi sulla proprietà dei beni erri - Litisconsorzio necessario del curatore e dell'erede - Sussistenza.

In tema di successione erria, il rilascio dei beni da parte dell'erede beneficiato, ai sensi dell'art. 507 cod. civ., non comporta il trasferimento della relativa proprietà ai creditori o al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., verificandosi un'ipotesi di semplice abbandono, da parte dell'erede stesso, dei poteri di amministrazione e disposizione a lui riconosciuti, con subingresso del curatore quale titolare dell'ufficio di liquidazione. Ne consegue che, nei giudizi in cui si controverta della proprietà dei beni erri, è necessaria la partecipazione non soltanto del curatore, ma anche dell'erede beneficiato, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in sua assenza.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 15038 del 14/06/2013