Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - liquidazione dell'eredità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16195 del 23/07/2007

Omissione nell'inventario di beni appartenenti alla eredità - Non solo totale ma anche parziale - Causa di decadenza dal beneficio - Configurabilità - Fondamento.

In tema di successioni "mortis causa", la omissione nell'inventario di beni appartenenti all'eredità, non soltanto totale, ma anche parziale, è sanzionata con la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'articolo 494 cod. civ., e tanto non solo risulta dall'interpretazione letterale della disposizione in esame, che fa riferimento all'omissione di "beni appartenenti all'eredità" e non quindi all'integrale patrimonio costituito dall'asse errio, ma è pure conforme alle finalità della redazione dell'inventario, per le quali una qualsiasi omissione parziale nell'indicazione di beni erri è idonea a ledere i diritti dei creditori del defunto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16195 del 23/07/2007