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Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Accettazione dell'eredità - Con beneficio di inventario – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 464 del 20/01/1994

Casi obbligatori - Eredità devolute a persone giuridiche - Disposizioni testamentarie a titolo particolare a favore di una persona giuridica - Accettazione con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione.

Dalla lettera e dalla collocazione sistematica dell'art. 932 del codice civile del 1865, trasfuso nell'art. 473 del codice civile vigente, si evince che solo nel caso di disposizioni testamentarie a titolo universale a favore di persone giuridiche ("eredità devolute ai corpi morali", art, 932 cod. civ. del 1865; "eredità devolute alle persone giuridiche", art. 473 cod. civ. vigente), e non anche nell'ipotesi di disposizioni a titolo particolare, l'accettazione doveva farsi, come deve effettuarsi, con il beneficio d'inventario.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 464 del 20/01/1994