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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - casi obbligatori - eredità devolute a minori o interdetti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9648 del 24/07/2000

Conseguenze - Minore in possesso dei beni dell'eredità - Mancato compimento dell'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell'eredità - Rilevanza ai fini della decadenza prevista dall'art. 485 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.

L'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Da ciò consegue che, nel caso di chiamata di un minore, non può verificarsi la decadenza dello stesso dalla possibilità di accettazione con beneficio di inventario, prevista dall'art. 485 cod. civ. allorché questa norma stabilisce che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni erri, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità, in difetto di che si considera erede puro e semplice. Più in particolare, nel caso di successione di un minore, la decadenza dal beneficio di inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell'art. 489 cod. civ., che prevede la diversa ipotesi del mancato compimento dell'inventario entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9648 del 24/07/2000