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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - indegnità di succedere - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7266 del 29/03/2006

Natura - Incapacità a succedere - Configurabilità - Esclusione - Accertamento da parte del giudice - Necessità - Oggetto - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 463 cod. civ. l'indegnità a succedere non integra un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma è causa di esclusione dalla successione; infatti, l'indegnità, come configurata nell'unica disposizione del codice che ne prevede le varie ipotesi, non è uno "status" connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7266 del 29/03/2006