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Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - petizione di eredità - in genere (nozione, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22005 del 31/10/2016

Petizione di eredità - Accoglimento dell'azione - Effetti - Reintegrazione nella quota - Conseguenze - Fattispecie.

L'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore. (Nella specie, il principio è stato affermato con riguardo al "quantum" in denaro, corrispondente alle somme portate da buoni fruttiferi incassati dal soggetto passivo della domanda di petizione ereditaria, del quale era stata ordinata la restituzione).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22005 del 31/10/2016