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Lodo arbitrale - Impugnazione per nullita' - Cassazione, sez. I civile, sentenza 20.02.2004 n. 3383 )

Lodo arbitrale - Impugnazione per nullita' - Applicazione della regola della specificita' della formulazione dei motivi - Cassazione, sez. I civile, sentenza 20.02.2004 n. 3383

Civile e procedura - Lodo arbitrale - Impugnazione per nullità - Applicazione della regola della specificità della formulazione dei motivi (Cassazione, sez. I civile, sentenza 20.02.2004 n. 3383 )

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il signor R.L. (d'ora in avanti solo L.), titolare di 1.701 azioni della Spa Forestal Sud (d'ora in poi solo Forestal), del valore nominale di Lire 170.100.000, vendette ai germani Alessandro, Concetta e Ferdinando B. (che si indicheranno come i sigg. B.), con scrittura privata in data 24 aprile 1997, tale pacchetto societario per il corrispettivo globale di Lire un miliardo e 200 milioni, parte del quale (l'importo corrispondente al valore nominale) venne corrisposto alla sottoscrizione dell'atto. La somma restante (Lire 1.029.000.000) doveva essere utilizzata dal venditore, che si obbligava a provvedere entro il 16 maggio 1997, "per l'estinzione delle debitorie della società, risultanti dal bilancio 31 dicembre 1996", trattenendo solo l'eventuale differenza. Con lo stesso atto venne anche stabilito che le sopravvenienze (attive o passive), derivanti dalla definizione di alcuni giudizi pendenti, fossero divise fra le parti, in ragione del 50% ciascuna e che, delle ulteriori passività della società, non risultanti dal bilancio 31 dicembre 1996, rispondesse il solo L..

In calce alla scrittura fu apposta una clausola compromissoria con la quale si stabiliva che «qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza dell'antescritto atto (fosse) devoluta ad un collegio arbitrale ex art. 806 c.p.c.».

2. Allegando le circostanze di fatto secondo le quali il prezzo convenuto era inferiore alla metà dell'effettivo valore del patrimonio sociale, egli aveva prestato il suo consenso solo «per sanare la propria situazione debitoria, anche personale» e i sigg. B. non avevano adempiuto all'obbligo di pagare il prezzo, il L. promuoveva il giudizio arbitrale e chiedeva la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium o, in subordine, la condanna dei convenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte.

I convenuti si costituivano, eccepivano la nullità dell'atto introduttivo per la sua indeterminatezza e affermavano: di aver estinto le passività ammontanti a Lire 1.001.285.962; di dovere ancora estinguere un debito per Invim, pari a Lire 39.896.425; di avere offerto il pagamento del saldo prezzo, pari a 158.257.613 (nonostante l'esistenza di altri debiti non quantificati), con un assegno di Lire 180 milioni, non accettato dal Liquori. Gli stessi chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento delle residue passività o l'autorizzazione al pagamento di tali debiti in sostituzione dell'obbligato.

3. Con deliberazione del 9 aprile 1998, gli arbitri, a maggioranza, dichiaravano infondata la domanda di rescissione e accoglievano parzialmente quella subordinata, condannando i sigg. B. al pagamento della somma di Lire 352.129.818 (Lire 193.872.205, perché detratta dagli acquirenti per il pagamento di un credito del L. verso la società per anticipazione; Lire 102.000.000, per un danno subito dal venditore, in ragione dell'estinzione - da parte degli acquirenti - dei mutui dalla società Forestal contratti con il Banco di Napoli, che avrebbero potuto esserlo sulla base di «diverse modalità o diversi accordi a convenirsi con il creditore», con gli interessi legali a partire dal 16 maggio 1997 e, con riferimento alla seconda parte della somma, costituente risarcimento del danno, anche con la rivalutazione monetaria.

4. I sigg. B. impugnavano di nullità il lodo arbitrale; il L. eccepiva l'inammissibilità dell'impugnativa. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza depositata il 24 marzo 2000, dichiarava inammissibile l'impugnazione perché i motivi sarebbero stati esposti solo con le comparse conclusionali e la memoria di replica, anziché con l'atto introduttivo.

5. Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i sigg. B., affidato a cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il sig. L. non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 829 e 830 c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360, n. 5, c.p.c.), i ricorrenti deducono che la sentenza della Corte d'appello avrebbe apoditticamente affermato che le doglianze dell'atto di impugnazione costituivano «censure di merito» e che i «motivi di diritto» sarebbero stati introdotti solo con le difese successive, perciò tardivamente. Al contrario, i motivi proposti, pur senza indicare le norme di legge, avrebbero dovuto essere tutti esaminati dal giudice.

Nella sentenza della Corte di appello si afferma che gli appellanti «hanno assolutamente omesso di specificare il vizio denunziato e la relativa norma di diritto pretesamente violata» essendosi limitati a sottoporre alla Corte solo «il riesame del merito» inidoneo a concretizzare la fase rescindente.

2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta l'omesso esame di un punto decisivo della controversia, ex art. 360, n. 5, e 112 c.p.c.) , con riferimento alla domanda di inadempimento accolta dagli arbitri, con la condanna al pagamento della somma di Lire 193.872.205, costituente credito vantato dal L. per finanziamenti in favore della società, i sigg. B. lamentano che gli arbitri, prima, e la Corte d'appello, dopo, avrebbero violato l'obbligo di motivazione e omesso di pronunciarsi su tutta la domanda, a suo tempo proposta, senza prendere in esame un documento all'uopo indicato (la quietanza di pagamento).

3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 829 e 830 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il difetto di motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360, n. 5, c.p.c.), con riferimento all'estinzione dei due mutui contratti dalla società Forestal con il Banco di Napoli (per un importo di Lire 340 milioni), i ricorrenti si dolgono del fatto che gli arbitri, senza esserne richiesti dagli attori, avrebbero condannato i convenuti per tale causa petendi e la Corte d'appello, avrebbero violato l'obbligo di pronunciarsi e di motivare su tale domanda, a suo tempo proposta, senza prendere in esame il denunciato vizio di motivazione e di interpretazione contrattuale nonché i documenti all'uopo indicati, dimostrativi del fatto che il debito con il Banco (costituito da rate non pagate e da interessi) era proprio della società, regolarmente riportato nel bilancio e costituente una passività da estinguere (onde il Banco avrebbe minacciato azioni giudiziarie comportanti anche la perdita del beneficio del termine). Gli arbitri, invece, avevano frainteso tali fatti e asserito una tesi del tutto inconsistente che si era risolta a beneficio dell'attore.

4. Con il quarto motivo di ricorso (con il quale si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 829 e 830 c.p.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360, n. 5, c.p.c.), i ricorrenti deducono che gli arbitri, prima, e la Corte d'appello, dopo, avrebbero violato l'obbligo di corretta e logica motivazione e avrebbero omesso di pronunciarsi sull'interpretazione delle clausole contrattuali, il che costituirebbe motivo di diritto, al pari della doglianza riguardante l'omesso esame di un documento (nella specie: la cartula contenente i conteggi e la copia di denuncia di smarrimento assegni, avente data certa).

5. Con il quinto motivo di ricorso (con il quale ci si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e difetto di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.), i ricorrenti lamentano che la sentenza avrebbe motivato, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali relativi al potere discrezionale del giudice, senza considerare le censure specifiche (violazione dell'art. 112 c.p.c.). Queste erano costituite dal fatto che i convenuti, i quali erano risultati vittoriosi in ordine alla domanda principale (di rescissione) avanzata dal L., di valore economico ben maggiore di quella subordinata (di inadempimento), erano stati condannati al pagamento integrale delle spese che, al contrario, sarebbe stato giusto compensare, se non in tutto almeno in parte. Inoltre, la liquidazione degli onorari non stata effettuata in riferimento al valore della domanda effettivamente accolta (quella di inadempimento), ma ponendo a base di essa il valore contrattuale, utile per la valutazione della domanda principale (di rescissione). A fronte di tali domande specifiche, la Corte di appello avrebbe violato l'art. 112 c.p.c.

6. Il ricorso, che si palesa infondato, va rigettato.

6.1. I primi quattro motivi censurano la sentenza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale perché priva di motivi specifici, corrispondenti ad altrettanti vizi (o errores) contenuti nel fatto impugnato, in riferimento all'art. 829 c.p.c., e ripropone quelle che ritiene essere le censure specifiche, già proposte ritualmente nell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, davanti alla Corte territoriale e ingiustamente trascurate da questa.

Secondo i ricorrenti, il giudice del merito avrebbe erroneamente disatteso le questioni, ora solo riformulate, ma nella loro sostanza già avanzate con l'atto di gravame al lodo arbitrale.

6.1.1. Tali motivi, trattati congiuntamente perché si basano tutti sullo stesso presupposto (l'originaria loro ammissibilità non rilevata - e ingiustamente censurata - dal giudice del merito), vanno rigettati.

Dall'esame dell'atto d'impugnazione del lodo (atto che questa Corte deve esaminare, trattandosi di accertare l'esistenza di un error in procedendo imputato alla pronuncia della Corte territoriale) si ricava che i ricorrenti, nella loro esposizione, dopo aver criticato la decisione per il regolamento del compenso degli arbitri e delle spese liquidate nel lodo, si erano diffusi in una censura alle argomentazioni e alle volizioni contenute nella decisione arbitrale, senza la benché minima articolazione delle questioni giuridiche utili a pervenire alla richiesta declaratoria di nullità del lodo.

Le ragioni critiche ivi contenute, corrispondenti a quelle successivamente sviluppate dalla parte e riproposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio, lungi dall'essere vere e proprie quaestiones iuris - ossia una pluralità di thema decidendum caratterizzati da una premessa in fatto, da una questione giuridica sottoposta agli arbitri, dalla decisione da questi adottata, dall'errore di diritto commesso da costoro nel rendere tale decisione e dalle opposte e diverse ragioni che avrebbero correttamente dovuto ispirare l'altra e diversa decisione (quella considerata corretta) - sono consistite semplicemente in osservazioni critiche al lodo, prive di un ordine, anche se non corrispondente a questa corretta sequenza propositiva, comunque tale da permettere un giudizio rescindente. Bene perciò è stato detto (da Cassazione 6194/1996) che nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata, nei limiti di cui all'art. 829 c.p.c. (Cassazione 12165/2000), trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (come prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829 c.p.c. Ciò, ovviamente, non significa che sia assolutamente necessario che l'impugnazione contenga l'indicazione specifica delle disposizioni di legge in tesi violate (Cassazione 5370/1997), ma è necessario che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma (o regola giuridica) violata dagli arbitri, anche se priva della sua (esatta) denominazione, ovvero il principio di diritto che si assume violato, il cui onere di identificazione compete a colui che impugna il lodo arbitrale (Cassazione 5358/1999).

Inoltre, la proposizione della critica alla decisione arbitrale deve seguire il principio della formalizzazione dei motivi specifici di impugnazione. contenuti nell'atto introduttivo, con la conseguenza che il giudice non può prendere in esame altro rispetto a quello che, correttamente, è stato contenuto dell'atto introduttivo dell'impugnazione (Cassazione 12165/2000).

6.1.2. Dal difetto di specificità delle ragioni d'impugnazione del lodo, la Corte d'appello di Salerno ha correttamente dedotto l'inammissibilità dell'impugnativa proposta dai ricorrenti.

Alla critica, infondata, di tale corretta decisione (di inammissibilità), consegue il suo rigetto.

6.2. Il quinto motivo di ricorso merita una diversa considerazione.

Esso sottopone a critica la decisione di inammissibilità relativa ai compensi ed alle spese del giudizio arbitrale e perciò si compone di due parti: da un lato, la questione relativa alle spettanze degli arbitri; da un altro, le spese sostenute da ciascuno dei litiganti per ottenere la decisione degli arbitri.

6.2.1. in ordine alla prima parte del quesito, questa Corte ha sempre risposto (da ultimo con la sentenza 8306/1997) che le spese per il compenso agli arbitri, la cui liquidazione, effettuata dagli arbitri medesimi, costituisce non altro che una semplice proposta rivolta alle parti, per esse non vincolante qualora non la accettino, e rimessa, in quest'ultimo caso, alla determinazione del presidente del tribunale, ex art. 814, comma secondo, c.p.c., comporta che l'eventuale statuizione, contenuta nel lodo, in ordine alla imputazione e liquidazione di tale compenso non è suscettibile di impugnazione (per mancanza di interesse delle parti), riguardando un autonomo rapporto di prestazione d'opera intellettuale.

Bene ha fatto la Corte territoriale a dichiarare l' inammissibilità di tale doglianza rivolta contro questa parte del lodo arbitrale. La critica a tale decisione, recata nella prima parte del quinto motivo di ricorso, è - di conseguenza - infondata.

6.2.2. In ordine alla seconda parte del quesito, quella riguardante il regolamento delle spese sostenute dalle parti nel corso e per ragione del giudizio arbitrale, la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnativa perché, pur avendo la parte vittoriosa visto disattesa la domanda principale (ma accogliere quella subordinata), essa era risultata vincitrice in ordine a tale capo delle spese in ragione della decisione, pienamente discrezionale degli arbitri i quali, al pari del giudice di merito, sono titolari di un potere di apprezzamento pieno in ordine alla entità della soccombenza, valutata in considerazione dell'esito finale della lite e nel rispetto dell'unico limite costituito dal principio secondo il quale non può mai essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa.

Tale conclusione non è censurabile e la sua critica non può trovare ingresso in questa sede, essendo inammissibile.

Infatti, avendo la stessa parte asserito la natura rituale del lodo e l'applicazione ad esso delle regole processuali civili vigenti per la risoluzione della vertenza (come parametro di valutazione dell'iter finalizzato all'adozione di quell'atto di autonomia negoziale che corrisponde alla decIsione degli arbitri nell'ambito dell'arbitrato rituale), non v'è dubbio che vada richiamata al riguardo la giurisprudenza di questa Corte in tema di regolamento delle spese processuali, alla quale fa pure riferimento il ricorrente.

Orbene in tale ambito è giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte quella espressa nei seguenti (anche recentissimi) arresti giurisprudenziale, secondo i quali: a) la decisione del giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità solo se fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, si da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto (Cassazione 770 e 11774/2003); b) il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cassazione 5386/2003); c) l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cassazione 9631/2003).

Alla luce di tali precedenti, tale seconda parte della censura (contenuta nel quinto motivo di ricorso), si rivela inammissibile.

7. Non avendo l'intimato svolto alcuna attività difensiva in questa fase non v'è materia per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it