Skip to main content

Omesso rilievo d'ufficio di una nullità di protezione – Cass. n. 14405/2022

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Lodo arbitrale - Omesso rilievo d'ufficio di una nullità di protezione - Vizio deducibile con l'impugnazione del lodo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di impugnazione di lodo arbitrale, gli arbitri hanno l'obbligo di segnalare alle parti l'esistenza di una nullità c.d. di protezione e, qualora gli stessi non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo, in quanto la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., attenendo la disposizione che commina tale forma di nullità all'ordine pubblico comunitario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che gli arbitri siano tenuti a segnalare la nullità di protezione derivante dalla violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, che impone al costruttore l'obbligo di rilasciare e consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse, e che tale omissione sia deducibile in sede di impugnazione del lodo)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14405 del 06/05/2022 (Rv. 664688 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Civ_art_2932

 

Corte

Cassazione

14405

2022