Difetto di giurisdizione del giudice italiano – Cass. n. 17244/2022

Arbitrato - arbitrato estero - Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio dell'eccezione - Esclusione - Fondamento.

 

Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l’imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 17244 del 27/05/2022 (Rv. 664757 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_806

 

Corte

Cassazione

17244

2022