compenso - Ordinanza del Presidente del Tribunale - Liquidazione dell'onorario

Arbitri - arbitrato - Ordinanza del Presidente del Tribunale - Liquidazione dell'onorario L'ordinanza con la quale il Presidente del tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese degli arbitri a norma dell'art. 814, comma 2, c.p.c., avendo carattere decisorio in quanto diretta a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri (creditori) e le parti del procedimento arbitrale (debitori) e non essendo soggetta a particolari mezzi di impugnazione o a reclamo, né revocabile o modificabile dal giudice che l'ha emessa, è impugnabile in cassazione ex art. 111 cost. per violazione di legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso o della legge regolatrice del processo alla quale la inosservanza del dovere di motivazione su questioni di fatto è riconducibile solo nei casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente perché sviluppata con argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi o fra loro logicamente inconciliabili, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e della razionalità delle motivazioni in rapporto alle risultanze probatorie. Cassazione civile, sez. II, 19 maggio 2000, n. 6513