Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 01/12/2009

Natura - Lodo arbitrale - Impugnazione per nullità - Esclusione - Impugnazione per errore - Ammissibilità - Limiti - Caratteri dell'errore - Essenzialità e riconoscibilità - Necessità - Errore relativo al convincimento raggiunto - Esclusione.

Nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 01/12/2009