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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17599 del 20/11/2003

Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Presso il difensore nel giudizio arbitrale - Legittimità - Esclusione - Conseguenze della notificazione irritualmente eseguita presso il difensore - Tipologia del vizio - Nullità - Configurabilità - Inesistenza - Esclusione - Sanabilità del vizio con effetto "ex tunc" - Sussistenza - Fondamento

.Procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria - Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Presso il difensore nel giudizio arbitrale - Legittimità - Esclusione - Conseguenze della notificazione irritualmente eseguita presso il difensore - Tipologia del vizio - Nullità - Configurabilità - Inesistenza - Esclusione - Sanabilità del vizio con effetto "ex tunc" - Sussistenza - Fondamento.

L'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale presso il difensore che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima e, dunque, un vizio emendabile con effetto "ex tunc" (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. La costituzione del convenuto, infatti, rientra nel <genus> della <sanatoria> del vizio dell'atto il quale ricomprende al suo interno non solo l'ipotesi della rinuncia espressa o tacita a far valere il vizio (cui si riferisce la rubrica dell'art. 157 cod. proc. civ.) ma anche altre figure tra le quali rientra anche la cosiddetta <convalidazione dell'atto> per il conseguimento dello scopo (art. 156, ult. comma, cod. proc. civ.).

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17599 del 20/11/2003