Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 24/02/2004

Verifica preliminare circa la natura del patto compromissorio - Affermazione - Spettanza - Potere del Giudice del merito - Sussistenza - Fattispecie.

L'interpretazione di una clausola arbitrale si traduce in un apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, se non per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell' <iter> logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle norme ermeneutiche, espressamente dedotta dalla controparte (Nella specie, fra l'altro, la Corte ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale senza affermare se il patto compromissorio stabilisse - o meno - un arbitrato rituale).

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 24/02/2004