Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - termini – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6847 del 07/04/2004

Decorrenza - Dalla notificazione del lodo - Alla parte personalmente ancorché assistita da procuratore nel procedimento arbitrale - Principio - Deroga - Stato ed enti pubblici ammessi alla difesa erariale - Notifica - Presso l'Avvocatura dello Stato - Fondamento.

In tema di arbitrato, il principio secondo cui la notifica del lodo alla parte personalmente fa decorrere il termine breve per la proposizione della sua impugnazione per nullità, anche quando la parte sia stata assistita nel giudizio arbitrale da un procuratore, eleggendo o meno domicilio presso il suo studio - svolgendosi nel giudizio arbitrale il rapporto fra cliente e difensore sul piano contrattuale del mandato -, non trova applicazione ove detta parte sia lo Stato o altro ente pubblico ammesso alla difesa erariale, nei confronti dei quali, per far decorrere il termine breve di cui all'art. 828 cod. proc. civ., è necessaria la notifica del lodo presso l'Avvocatura dello Stato, alla stregua di quanto testualmente disposto dall'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, che nelle ipotesi di patrocinio ex lege dell'Avvocatura prescrive siano presso di essa notificati tutte le citazioni ed i ricorsi davanti ai giudici o agli arbitri e le sentenze. Nè la riforma dell'arbitrato recata dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, che, riformulando anche il testo dell'art. 826 del codice, ha escluso qualsiasi possibilità di equiparazione del lodo alla sentenza, rileva in proposito, risultando evidente che l'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933 ha inteso sancire unicamente la necessità di recapitare presso l'Avvocatura non soltanto l'atto di promovimento del giudizio arbitrale, ma anche la sua decisione, indipendentemente dalla sua natura. Una siffatta disciplina non introduce disparità di trattamento fra pubblica amministrazione e privati, perché la difformità di regolamentazione trova giustificazione nella oggettiva diversità delle situazioni, ne' interferisce col diritto di difesa degli interessati e neppure influisce sull'esperibilità e sulle modalità della impugnazione.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6847 del 07/04/2004