Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014

Intervento del terzo rimasto estraneo al giudizio arbitrale - Regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Inammissibilità - Fondamento.

Nel processo di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è ammissibile l'intervento del terzo, rimasto estraneo al giudizio innanzi agli arbitri, svoltosi nel vigore della disciplina successiva alla legge 5 gennaio 1994, n. 25 ed antecedente a quella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (che ha previsto e disciplinato tale intervento proprio con riferimento al giudizio arbitrale), restando la tutela dei diritti del terzo, eventualmente pregiudicati dalla sentenza arbitrale, affidata all'esperimento di un'ordinaria azione di accertamento, svincolata dall'osservanza dei termini di cui agli artt. 404 e 326 cod. proc. civ. e dalle regole di competenza risultanti dall'art. 828 cod. proc. civ.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2323 del 03/02/2014