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Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9583 del 21/07/2000

Libertà di forme - Portata - Limiti.

Nel giudizio arbitrale, ove le parti non abbiano stabilito le regole procedimentali, eventualmente anche mediante richiamo a quelle del giudizio ordinario, non prevedendo l'art. 829 cod. proc. civ. altra nullità, con riferimento alle regole procedimentali adottate dagli arbitri, se non quella del mancato rispetto del principio del contraddittorio (art. 829, comma primo, n.9), il procedimento arbitrale dovrà ritenersi regolato dalla più ampia libertà di forme, purché tali da assicurare il contraddittorio, da intendersi quale strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa, alla cui tutela deve ritenersi diretta la norma. Ne deriva parimenti che, ove gli arbitri non abbiano predeterminato espressamente ed univocamente, all'inizio del procedimento, la procedura dell'arbitrato con riferimento al complesso della disciplina del processo ordinario, al procedimento arbitrale non sono applicabili le regole di quel processo.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9583 del 21/07/2000