Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001

Mancata partecipazione di un arbitro alla deliberazione del lodo - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità, analogamente al caso di omessa sottoscrizione (a differenza dell' omessa sottoscrizione della sentenza del giudice ordinario) - Conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione - Applicabilità - Conseguenza - Obbligo del giudice del gravame di passare dalla fase rescindente a quella rescissoria.

La mancata partecipazione di un arbitro alla deliberazione del lodo, così come la mancata sottoscrizione di uno di essi, non ne determina l'inesistenza - a differenza della mancata sottoscrizione della sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. - come invece accade nel caso di mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o di esclusione della materia dall'oggetto del compromesso, bensì la nullità, con la conseguente applicazione del principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei tempi e nei modi previsti dall'art. 828 cod. proc. civ.; ciò anche ad inquadrare il vizio in quello di costituzione del giudice, e perciò ad applicare all'arbitrato l'art. 158 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudice del gravame non può fermarsi alla fase rescindente, ma deve passare a quella rescissoria.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6115 del 27/04/2001