Arbitrato - competenza - Cass. n. 22748/2015

Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Questione di competenza - Deducibilità - Termine di decadenza - Mancata o tardiva proposizione - Radicamento del potere di decidere in capo al giudice ordinario - Rilevabilità d'ufficio dell'eccezione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015

In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla l. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro.

Corte di Cassazione Sez. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015

 

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