diffamazione, ingiurie ed offese - in genere - diritto di satira Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21235 del 17/09/2013

Esercizio - Espressioni lesive dell'altrui reputazioni - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa ad affermazioni calunniose in danno della persona oggetto di satira. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21235 del 17/09/2013

La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, non potendo invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica. (Nel caso di specie, si sono ritenuti travalicati i limiti del diritto di satira, essendosi indicato un soggetto come imputato per aver ricevuto indebitamente denaro o altre utilità da smaltimento di rifiuti tossici, mentre costui - sebbene effettivamente coinvolto in un procedimento penale, a carico di altri - non aveva mai assunto tale qualità).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21235 del 17/09/2013