Deposizione del testimone innanzi all'autorità giudiziaria – Cass. n. 30377/2022

Responsabilità civile - diffamazione, ingiurie ed offese - Responsabilità civile - Diffamazione - Deposizione del testimone innanzi all'autorità giudiziaria - Dichiarazioni rese nell'adempimento di un dovere - Configurabilità dell'adempimento del dovere in caso di loro accertata veridicità - Sussistenza - Limiti della causa di giustificazione - Riconducibilità delle dichiarazioni alla condotta di falsa testimonianza - Fattispecie.

 

I testimoni giudiziari, se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono diffamazione ancorché la deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro o della reputazione altrui, dal momento che la verità del fatto attribuito elimina, per la presenza della causa giustificativa dell'adempimento di un dovere giuridico, il carattere offensivo dell'azione, fermo restando che, nel caso in cui, invece, essi depongano il falso, commettono diffamazione ove sussistano i requisiti di tale illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la valenza diffamatoria delle dichiarazioni rese da un magistrato, in sede di sommarie informazioni testimoniali, in ordine alle violazioni dei criteri tabellari poste in essere da un suo collega presidente di sezione, al fine di concentrare sul proprio ruolo le controversie patrocinate da alcuni avvocati che intendeva favorire, in ragione del fatto che, nonostante l'intervenuta assoluzione di quest'ultimo dal reato ex art. 319-ter c.p., le suddette circostanze erano risultate rispondenti al vero, alla stregua di una serie di riscontri documentali puntualmente esaminati dal giudice di secondo grado).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30377 del 17/10/2022 (Rv. 666264 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059

 

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2022