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Contrasto con i principi unionali di equivalenza ed effettività della tutela – Cass. n. 2878/2022

Responsabilità' civile - magistrati e funzionari giudiziari – magistrati - Danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Azioni risarcitorie - Termine di decadenza biennale ex art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 18 del 2015) - Contrasto con i principi unionali di equivalenza ed effettività della tutela - Insussistenza - Ragioni.

 

In materia di danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie, il termine decadenziale biennale prescritto dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo, della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 18 del 2015) non si pone in contrasto con i principi di equivalenza ed effettività della tutela derivanti dal diritto dell'Unione europea, atteso che la norma, oltre ad assicurare un periodo di tempo più che ragionevole e sufficiente per approntare adeguatamente l'azione, costituisce espressione del principio di ragionevole durata del processo, rilevante ai sensi sia dell'art. 111 Cost., che dell'art. 6 della CEDU.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 2878 del 31/01/2022 (Rv. 663785 - 02)

 

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Cassazione

2878

2022