Responsabilità "da contatto sociale" – Cass. n. 29711/2020

Responsabilita' civile - Da contatto sociale - Configurabilità - Presupposti - Specifico obbligo di protezione verso i terzi - Necessità - Fondamento.

La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1173

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